domenica 20 settembre 2015

CHE COS'E' UN SITO DI INTERESSE COMUNITARIO E QUALI SONO LE REGOLE PER LA SUA GESTIONE

Ritorniamo sulla questione della mancata valutazione di incidenza per il deposito dello smarino nell'area del  SIC ricadente nel Parco delle Capanne di Marcarolo.
In vista dell'incontro di venerdì prossimo, 25 settembre ore 21, presso il circolo parrocchiale, indichiamo alcune informazioni per meglio comprendere la questione:

DEFINIZIONE DEL SIC:
Il sito di interesse comunitario o sito di importanza comunitaria (SIC), in inglese Site of Community Importance, è un concetto definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE)[1] Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nota anche come Direttiva "Habitat"[2], recepita in Italia a partire dal 1997.
In ambito ambientalistico il termine è usato per definire un'area:
  • che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite nell'allegato 1 o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite nell'allegato 2 della direttiva Habitat;
  • che può contribuire alla coerenza della rete di Natura 2000;
  • e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova.
 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA DELLA REGIONE PIEMONTE: http://gis.csi.it/parchi/sic.pdf

         ALLEGATO IV SCHEDE DEI SITI D’INTERESSE      COMUNITARIO
          IT1180026 - CAPANNE DI MARCAROLO
 http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pian_gest/foreste/demanio/benpiancer/allegato4.pdf

Da sito ufficiale del Parco delle Capanne di Marcarolo:
Dal punto di vista giuridico il Parco naturale regionale delle Capanne di Marcarolo e il Sito di Importanza Comunitaria IT1180026 “Capanne di Marcarolo” sono assimilabili?
No. I Siti Natura 2000 sono del tutto indipendenti da altre forme di tutela del territorio decise nell’ambito dei governi locali dei singoli Stati membri. Il SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” interessa infatti una superficie maggiore dell’omonimo Parco regionale, è istituito dalla Commissione europea ed è sottoposto ad un regime di tutela derivante da due Direttive comunitarie (”Uccelli” e “Habitat”), mentre il Parco è un Ente strumentale della Regione Piemonte che afferisce ad un ambito normativo differente.
L’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è incaricato degli aspetti tecnici e  amministrativi connessi alla gestione del Sito?
La Regione Piemonte ha concluso l’iter amministrativo per l’affidamento in gestione del Sito Natura 2000 IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, attraverso la sottoscrizione di una apposita Convenzione con l’Ente Parco, avvenuta il 20 ottobre 2010, a seguito della Delibera  di Consiglio Direttivo n. 12 del 18/10/2010. A partire da tale data, la gestione del SIC/ZPS e le istruttorie per la valutazione degli Studi di incidenza sono in carico  all’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. L’ Ente gestore, in accordo con il proprio Statuto, si occupa di promuovere la conoscenza delle Direttive europee in materia ambientale ed organizzare le attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. E’ altresì incaricato della Procedura per la  Valutazione di Incidenza ambientale sul Sito, come previsto dalla vigente normativa.
L’ Autorità competente ad emettere la Valutazione di Incidenza sul SIC/ZPS è sempre il Parco, in quanto Ente Gestore?
Fanno eccezione i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nazionale, secondo le modalità specificate dall’art. 43 della L.R. n. 19/2009. L’Autorità competente in materia acquisisce comunque, preventivamente, il parere obbligatorio dell’Ente Gestore.
I Piani regolatori comunali sono da sottoporre alla Procedura per la Valutazione di Incidenza?
Sì, in quanto Piani urbanistici, per le previsioni interessanti il territorio del Sito Natura 2000 non direttamente connesse al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione degli habitat e delle specie presenti. Se le previsioni del Piano Regolatore riguardanti il territorio protetto sono uniformate alle prescrizioni del Piano di gestione del SIC/ZPS, non occorre attivare la procedura per la valutazione di incidenza. I Piani regolatori devono comunque espletare gli obblighi derivanti dalla Dir. 2001/42/CEE sulla Valutazione Ambientale Strategica, recepita con Dlgs. 152/2006 e s.m.i..
Il SIC ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” ha una normativa di gestione diversa da quella del Parco regionale?
Pur rimanendo due entità giuridicamente distinte, le norme di conservazione individuate per il Sito Natura 2000 ed i Piani del Parco devono armonizzarsi. A questo scopo gli attuali strumenti di pianificazione del Parco, come il Piano dell’Area, devono essere congruenti con le Direttive comunitarie in materia, e sono sottoposti alla procedura per la Valutazione di incidenza per gli aspetti non direttamente connessi al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente della fauna selvatica e degli habitat tutelati. Opportunamente integrato con i Piani d’Azione, la Normativa forestale e sottoposto a Valutazione di incidenza, il Piano dell’Area del Parco ha assunto il valore di stralcio del Piano di Gestione del SIC/ZPS
Il Piano dell’Area del Parco, in quanto stralcio del Piano di gestione, ha validità anche nella porzione di SIC/ZPS esterno ai confini dell’Area protetta?
I contenuti del Piano dell’Area, inclusi i Piani d’Azione riguardanti specie e habitat di interesse Comunitario, possono essere trasposti a tutto il SIC/ZPS a seguito di una procedura di verifica locale partecipata in Conferenza di Servizi e trasmessi alla Giunta regionale per l’approvazione. Fanno eccezione le Norme di Gestione forestale, già in vigore in tutto il Sito di importanza comunitaria.
Quale sanzione è prevista in caso di mancata osservanza degli obblighi comunitari?
Son previsti due livelli normativi di attivazione delle misure riparatorie: una prevista in ambito locale (regionale), che prevede l’applicazione dell’art. 50 della L.R. 19/2009,  l’altra comunitaria che prevede l’attivazione di una Procedura di infrazione da parte della C.E. a carico del soggetto inadempiente. L’attivazione comunitaria può avvenire su segnalazione del personale di vigilanza o anche di soggetti  pubblici o privati presso il competente Ufficio della Commissione europea. Viene in genere svolta una fase di accertamento delle cause e delle responsabilità da parte del competente organo dello Stato membro. Se comminata, la sanzione può comportare limitazioni o esclusioni da determinati ambiti comunitari e svantaggi ed oneri economici anche consistenti che si ripercuotono a livello nazionale e locale.
Se il proponente un piano o un intervento ritiene che questo non abbia incidenza negativa sul Sito, occorre ugualmente l’avvio della Procedura per la Valutazione di incidenza?
Come precisato dalla Commissione europea: “le salvaguardie di cui all’art. 6, par. 3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la Valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe”. Una decisione di “non incidenza” di piani e interventi in fase di screening (preliminare) può quindi essere assunta soltanto a fronte dell’esame di documenti e studi scientifici riguardanti le specie e gli habitat presenti nel Sito o dei contenuti del Piano di gestione, effettuato dall’Autorità competente per la Valutazione.
La procedura per la Valutazione di incidenza riguarda soltanto piani o progetti ricadenti all’interno di un Sito di importanza comunitaria?
L’Unione europea, nel documento “La gestione dei Siti Natura 2000” , chiarisce che: “La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un Sito protetto, ma anche da Piani o progetti situati al di fuori di un Sito protetto, che possano avere incidenze significative su di esso”
“La Procedura per la valutazione di incidenza è attivata non dalla certezza, ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all’interno di un Sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso”.
In caso di Valutazione di incidenza negativa su un Piano o un intervento proposto, è possibile procedere ugualmente, individuando opportune misure di mitigazione degli impatti?
E’ possibile solo nei casi previsti dal DPR 357/97 e s.m.i., ovvero per “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica”. In tali casi “le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa e di mitigazione necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente”. Al di là di questi casi, se la Valutazione di Incidenza è negativa non si prevedono mitigazioni: il Piano o l’intervento devono essere obbligatoriamente modificati e ripresentati, o accantonati in via definitiva.
A chi ci si può rivolgere a livello locale per ottenere informazioni circa la presentazione di un piano o di un progetto e per la redazione di uno Studio per la Valutazione di incidenza riguardanti il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”?
L’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco è a disposizione per chiarimenti e informazioni, nonchè per tutte le fasi istruttorie riguardanti la Procedura per la valutazione di incidenza e la presentazione del relativo Studio.

Ultimo aggiornamento Martedì 07 Giugno 2011 07:58  

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