In vista dell'incontro di venerdì prossimo, 25 settembre ore 21, presso il circolo parrocchiale, indichiamo alcune informazioni per meglio comprendere la questione:
DEFINIZIONE DEL SIC:
Il sito di interesse comunitario o sito di importanza comunitaria (SIC), in inglese Site of Community Importance, è un concetto definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE)[1] Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nota anche come Direttiva "Habitat"[2], recepita in Italia a partire dal 1997.
In ambito ambientalistico il termine è usato per definire un'area:
- che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite nell'allegato 1 o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite nell'allegato 2 della direttiva Habitat;
- che può contribuire alla coerenza della rete di Natura 2000;
- e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova.
ALLEGATO IV SCHEDE DEI SITI D’INTERESSE COMUNITARIO
IT1180026 - CAPANNE DI MARCAROLO
http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pian_gest/foreste/demanio/benpiancer/allegato4.pdfDa sito ufficiale del Parco delle Capanne di Marcarolo:
Dal
punto di vista giuridico il Parco naturale regionale delle Capanne di
Marcarolo e il Sito di Importanza Comunitaria IT1180026 “Capanne di
Marcarolo” sono assimilabili?
No. I Siti Natura 2000 sono del tutto
indipendenti da altre forme di tutela del territorio decise nell’ambito
dei governi locali dei singoli Stati membri. Il SIC/ZPS IT1180026
“Capanne di Marcarolo” interessa infatti una superficie maggiore
dell’omonimo Parco regionale, è istituito dalla Commissione europea ed è
sottoposto ad un regime di tutela derivante da due Direttive
comunitarie (”Uccelli” e “Habitat”), mentre il Parco è un Ente
strumentale della Regione Piemonte che afferisce ad un ambito normativo
differente.
L’Ente di gestione del Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo è incaricato degli aspetti tecnici e
amministrativi connessi alla gestione del Sito?
La Regione Piemonte ha concluso l’iter
amministrativo per l’affidamento in gestione del Sito Natura 2000
IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, attraverso la sottoscrizione di una
apposita Convenzione con l’Ente Parco, avvenuta il 20 ottobre 2010, a
seguito della Delibera di Consiglio Direttivo n. 12 del 18/10/2010. A
partire da tale data, la gestione del SIC/ZPS e le istruttorie per la
valutazione degli Studi di incidenza sono in carico all’Ente di
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. L’ Ente gestore,
in accordo con il proprio Statuto, si occupa di promuovere la
conoscenza delle Direttive europee in materia ambientale ed organizzare
le attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e
degli habitat di interesse comunitario. E’ altresì incaricato della
Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale sul Sito, come
previsto dalla vigente normativa.
L’ Autorità competente ad emettere la Valutazione di Incidenza sul SIC/ZPS è sempre il Parco, in quanto Ente Gestore?
Fanno eccezione i progetti soggetti alla
fase di verifica o di valutazione della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) nazionale, secondo le modalità specificate
dall’art. 43 della L.R. n. 19/2009. L’Autorità competente in materia
acquisisce comunque, preventivamente, il parere obbligatorio dell’Ente
Gestore.
I Piani regolatori comunali sono da sottoporre alla Procedura per la Valutazione di Incidenza?
Sì, in quanto Piani urbanistici, per le
previsioni interessanti il territorio del Sito Natura 2000 non
direttamente connesse al mantenimento in stato di soddisfacente
conservazione degli habitat e delle specie presenti. Se le previsioni
del Piano Regolatore riguardanti il territorio protetto sono uniformate
alle prescrizioni del Piano di gestione del SIC/ZPS, non occorre
attivare la procedura per la valutazione di incidenza. I Piani
regolatori devono comunque espletare gli obblighi derivanti dalla Dir.
2001/42/CEE sulla Valutazione Ambientale Strategica, recepita con Dlgs.
152/2006 e s.m.i..
Il SIC ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” ha una normativa di gestione diversa da quella del Parco regionale?
Pur rimanendo due entità giuridicamente
distinte, le norme di conservazione individuate per il Sito Natura 2000
ed i Piani del Parco devono armonizzarsi. A questo scopo gli attuali
strumenti di pianificazione del Parco, come il Piano dell’Area, devono
essere congruenti con le Direttive comunitarie in materia, e sono
sottoposti alla procedura per la Valutazione di incidenza per gli
aspetti non direttamente connessi al mantenimento in stato di
conservazione soddisfacente della fauna selvatica e degli habitat
tutelati. Opportunamente integrato con i Piani d’Azione, la Normativa
forestale e sottoposto a Valutazione di incidenza, il Piano dell’Area
del Parco ha assunto il valore di stralcio del Piano di Gestione del
SIC/ZPS
Il Piano dell’Area del
Parco, in quanto stralcio del Piano di gestione, ha validità anche nella
porzione di SIC/ZPS esterno ai confini dell’Area protetta?
I contenuti del Piano dell’Area, inclusi
i Piani d’Azione riguardanti specie e habitat di interesse Comunitario,
possono essere trasposti a tutto il SIC/ZPS a seguito di una procedura
di verifica locale partecipata in Conferenza di Servizi e trasmessi alla
Giunta regionale per l’approvazione. Fanno eccezione le Norme di
Gestione forestale, già in vigore in tutto il Sito di importanza
comunitaria.
Quale sanzione è prevista in caso di mancata osservanza degli obblighi comunitari?
Son previsti due livelli normativi di
attivazione delle misure riparatorie: una prevista in ambito locale
(regionale), che prevede l’applicazione dell’art. 50 della L.R. 19/2009,
l’altra comunitaria che prevede l’attivazione di una Procedura di
infrazione da parte della C.E. a carico del soggetto inadempiente.
L’attivazione comunitaria può avvenire su segnalazione del personale di
vigilanza o anche di soggetti pubblici o privati presso il competente
Ufficio della Commissione europea. Viene in genere svolta una fase di
accertamento delle cause e delle responsabilità da parte del competente
organo dello Stato membro. Se comminata, la sanzione può comportare
limitazioni o esclusioni da determinati ambiti comunitari e svantaggi ed
oneri economici anche consistenti che si ripercuotono a livello
nazionale e locale.
Se il proponente un piano o
un intervento ritiene che questo non abbia incidenza negativa sul Sito,
occorre ugualmente l’avvio della Procedura per la Valutazione di
incidenza?
Come precisato dalla Commissione
europea: “le salvaguardie di cui all’art. 6, par. 3 e 4, sono attivate
non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative.
In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che
la Valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze
significative non sono certe”. Una decisione di “non incidenza” di piani
e interventi in fase di screening (preliminare) può quindi essere
assunta soltanto a fronte dell’esame di documenti e studi scientifici
riguardanti le specie e gli habitat presenti nel Sito o dei contenuti
del Piano di gestione, effettuato dall’Autorità competente per la
Valutazione.
La procedura per la
Valutazione di incidenza riguarda soltanto piani o progetti ricadenti
all’interno di un Sito di importanza comunitaria?
L’Unione europea, nel documento “La
gestione dei Siti Natura 2000” , chiarisce che: “La probabilità di
incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti
situati all’interno di un Sito protetto, ma anche da Piani o progetti
situati al di fuori di un Sito protetto, che possano avere incidenze
significative su di esso”
“La Procedura per la valutazione di
incidenza è attivata non dalla certezza, ma dalla probabilità di
incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati
all’interno di un Sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di
esso”.
In caso di Valutazione di
incidenza negativa su un Piano o un intervento proposto, è possibile
procedere ugualmente, individuando opportune misure di mitigazione degli
impatti?
E’ possibile solo nei casi previsti dal
DPR 357/97 e s.m.i., ovvero per “motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica”. In
tali casi “le amministrazioni competenti adottano ogni misura
compensativa e di mitigazione necessaria per garantire la coerenza
globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero
dell'ambiente”. Al di là di questi casi, se la Valutazione di Incidenza è
negativa non si prevedono mitigazioni: il Piano o l’intervento devono
essere obbligatoriamente modificati e ripresentati, o accantonati in via
definitiva.
A chi ci si può rivolgere a
livello locale per ottenere informazioni circa la presentazione di un
piano o di un progetto e per la redazione di uno Studio per la
Valutazione di incidenza riguardanti il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”?
L’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco è a
disposizione per chiarimenti e informazioni, nonchè per tutte le fasi
istruttorie riguardanti la Procedura per la valutazione di incidenza e
la presentazione del relativo Studio.
Ultimo aggiornamento Martedì 07 Giugno 2011 07:58
Nessun commento:
Posta un commento