sabato 17 ottobre 2020

LE PREOCCUPAZIONI DEI GEOLOGI SULLA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE SULL'USO DEL SUOLO

 


Edificio compromesso dall’erosione di sponda di un affluente del Vermenagna a Limone Piemonte

Foto tratta da https://www.geologipiemonte.it/l-ordine/attivit-del-consiglio/articolo/evento-alluvionale-2-ottobre-2020-in-piemonte

 

Nel Paese dell’abusivismo e dei condoni solo gli eventi eccezionali e luttuosi sono stati in grado di spingere la politica ad operare attivamente per la tutela del territorio e da più di mezzo secolo la normativa più che a una vera visione strategica ha risposto alle varie emergenze che abbiamo vissuto.

Facciamo alcuni esempi:

Dopo l’alluvione di Firenze del novembre 1966 lo Stato affida alla Commissione De Marchi il compito di studiare la sistemazione idraulica e la difesa del suolo in Italia. I lavori terminano nel 1970 ma nel Belpaese la pianificazione territoriale (il controllo delle trasformazioni di area vasta del territorio) non ha mai avuto fortuna e la legge sulla Difesa del suolo 183 (che istituisce le Autorità di Bacino) viene approvata ben 19 anni dopo, nel 1989.

Dopo le alluvioni di Tanaro e Po del novembre 1994, nel gennaio 1995 con il Piano Stralcio PS45, l’Autorità di Bacino del Po pianifica gli interventi per ripristinare l’assetto idraulico e le aree di esondazione per poi passare (dicembre 1997) all’adozione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che vincola le zone soggette a inondazione.

Dopo gli eventi di Sarno del maggio 1998 la legge 267 pone il termine del 30 giugno 1999 per i piani stralcio di bacino (PAI) e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico con relativo vincolo di inedificabilità.

Dopo gli eventi di Soverato di ottobre e novembre 2000 la legge 365 pone nuovamente un “termine perentorio” del 30 aprile 2001 per la redazione dei piani.

Tuttavia gli enti locali, Regioni comprese, anche se ne facevano parte, non hanno dimostrato “entusiasmo” nei confronti di un ente sovraordinato come l’Autorità di Bacino. Così dopo varie picconate la Difesa del suolo della 183 è finita indebolita e compressa in un capitolo del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Spesso in questo Paese, i vincoli sul territorio riconosciuti indispensabili dopo i dissesti diventano col passare del tempo fastidiosi “lacci e lacciuoli”.

La legge urbanistica regionale del Piemonte, la 56, che Giovanni Astengo chiamò “Tutela e uso del suolo”, è stata modificata dal 1977 ad oggi quarantadue volte. 

Riportiamo di seguito il comunicato dell’Ordine dei Geologi del Piemonte in merito alle ultime modifiche.

 COMUNICATO STAMPA

Evento alluvionale 2 ottobre 2020 in Piemonte: Geologi ed Enti insieme perché non si ripetano disastri

L’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte, nell’esprimere totale solidarietà ed estrema vicinanza alla popolazione colpita dai recentissimi eventi alluvionali che hanno interessato tutto il territorio regionale, non può che manifestare ancora una volta la forte preoccupazione per come continuano ad essere gestite concretamente le politiche territoriali nell’ambito dell’assetto geoidrologico.

Da parte di chi è per definizione in prima fila, sempre, per la tutela e salvaguardia dell’integrità geologica del territorio è diventato ormai inammissibile durante gli eventi alluvionali dover assistere ancora ad immagini di danni connessi, ad esempio, a crolli di edifici, talora anche recenti, situati a ridosso di sponde e di torrenti ovvero ad esondazioni in corrispondenza di ponti già interessati da analoghi eventi. Ed il quadro appare ancor più sconfortante se si considerano le ingenti risorse investite dalla Regione Piemonte dagli anni 2000 per fornire tutti i comuni di adeguati studi geologici finalizzati a indirizzare scelte urbanistiche che preservassero l’equilibrio geoidrologico da continui disastri, dei quali si fatica a tenere aggiornata la contabilità (solo dal 2000 la sequenza è stata 2000, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019 nelle varie zone del territorio piemontese).

Al tempo stesso e di fronte a tali scenari sempre più frequenti, fa letteralmente rabbrividire il solo immaginare cosa potrebbe accadere in un prossimo futuro, quando saranno a regime le recenti normative regionali che consentono, se non addirittura incentivano, in nome della tanto decantata semplificazione, interventi che vanno in direzione opposta a quella che dovrebbe garantire la salvaguardia dei territori e la sicurezza delle popolazioni. Ci si riferisce ad esempio al recente decreto “Riparti Piemonte” (L.R. 13/2020 del 29/5/2020) laddove, accanto a misure apprezzabili finalizzate alla riduzione dei tempi di approvazione dei PRGC, propone misure oggettivamente pericolose, quali l’art. 75, che consente di fatto una riduzione delle fasce di rispetto da fiumi e torrenti o gli artt. 60, 62 e 63, che inficiano l’efficacia degli studi geologici di corredo alla pianificazione urbanistica. Da una parte quindi si interviene, come è corretto, per tamponare le emergenze, dall’altra si (ri)creano le condizioni perché queste emergenze si ripetano nel tempo.

In questa situazione non si può che ribadire, una volta ancora, la piena disponibilità e collaborazione dell’Ordine regionale dei Geologi del Piemonte ad un confronto costante e (si è sicuri) costruttivo con tutti gli Enti preposti, finalizzato a concordare strumenti giuridici adeguati, propedeutici a (nuove) politiche territoriali anche di “decostruzione più consone alla mitigazione del rischio, che consentano un equilibrato sviluppo urbanistico e una corretta tutela del suolo, preservando l’equilibrio idrogeologico del territorio.

 Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte

Torino, 5 ottobre 2020

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