Quel tratto di fiume lambisce il SIC-ZPS Capanne di Marcarolo dato in pasto al Terzo Valico: Cociv ha abbancato lo smarino anche nell'area umida a sud dei gradoni.
Sulla vicenda, il nostro circolo aveva presentato un esposto per presunte irregolarità nell'esecuzione della scogliera che si vede in foto. Non abbiamo ricevuto risposta.
LEGAMBIENTE
CIRCOLO VAL LEMME
Casa Certosini, 76 – 15060 Voltaggio (AL)
C.F. 92023840066
Tel 0109693998 – Cell. 349 67 24 348
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- Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Alessandria
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Operativi Ecologici
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noealcdo@carabinieri.it;
- Corpo Forestale
Comando Stazione Gavi
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- Regione Piemonte- Settore Aree naturali protette
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Voltaggio, 27 febbraio 2015
Oggetto: Linea ferroviaria AV/AC
Milano-Genova, tratta Terzo Valico dei Giovi - Intervento di
riqualificazione ambientale Val Lemme - Realizzazione di una scogliera in
sponda sinistra del torrente Lemme.
Spettabili Uffici,
nell'ambito della realizzazione della
tratta in oggetto, il relativo progetto esecutivo predispone il deposito di
materiale proveniente dallo smarino del tunnel ferroviario all'interno della ex
cava Cementir, in comune di Voltaggio.
A protezione di tale deposito, il progetto
prescrive, all'elaborato IG51 01 E CV RI DP04 00 003_A01 qui allegato, la
realizzazione di una scogliera in massi di cava, senza modifica
alla quota di fondo alveo (punto 5.1, pag.17) : tale opera necessita della
predisposizione in alveo di una pista provvisoria di altezza di cm 50 rispetto
al fondo alveo (punto 6 - opere provvisionali in alveo, pag.24) e larghezza di
3 metri. La distanza dalla linea di sponda dovrà essere di circa 8-10 metri.
Premesso che, contrariamente a quanto affermato al punto 3.1 pag. 9 (alveo “con scarsa vegetazione arborea e arbustiva”), il tratto presentava una
continua fascia di vegetazione riparia (foto 2009.04.21), il progetto
prescrive che la realizzazione della scogliera avvenga "per tratti
successivi di 10 m da monte verso valle, con modalità
operative del tipo cuci-scuci in grado di finalizzare il singolo tratto di
scogliera nel giro di pochi giorni, minimizzando il tempo di apertura del
fronte di scavo."
Al punto 7.4,
il progetto prevede che, relativamente all'intervento, venga condotta la
verifica di stabilità in condizioni di scavo. La fase di lavoro prevede uno
scavo per "conci di lunghezza limitata in modo da terminare la posa
della scogliera in brevissimo tempo lasciando un fronte di scavo aperto di
modeste dimensioni per un periodo molto limitato. In questo modo, tenendo anche
conto del fatto che le lavorazioni verranno eseguite in condizioni idrogeologiche
favorevoli, è possibile stimare assenza di acquifero alimentante il torrente e
tiranti idrici in alveo in regime di magra".
A parere del presente circolo, quanto sopra prescritto è stato
completamente disatteso in fase di realizzazione della scogliera.
L'intervento in questione è iniziato nel mese di luglio 2014 ed è
tutt'ora in corso. Dalle immagini allegate, si può notare che la pista
realizzata non rispetta l'altezza di 50 cm ( foto 2014. 08.10_011) , la
relativa larghezza è visibilmente superiore ai 3 metri e non mantiene la
distanza dalla sponda prevista nel progetto ( foto
2014.10.05_013 e 2014.10.05_026) . In particolare si evince che non si è
proceduto per tratti successivi di 10 metri da monte verso valle bensì da valle
verso monte con un ininterrotto fronte di scavo, non rispettando la modalità
operativa del tipo cuci-scuci al fine di minimizzare il tempo di apertura del
fronte di scavo.
Tale procedura ha causato una forte erosione della sponda sinistra del
torrente (foto 2014.10.11_102086 e foto 2014.11.11_1020855).
Al riguardo – e senza pretesa di esaustività – si segnala che, anche
ammettendo che la realizzazione (in astratto) dei predetti lavori sia stata
assentita secondo legittime procedure e con titoli comunque efficaci, la
loro materiale esecuzione in difformità rispetto alle prescrizioni impartite
all'esecutore in sede di progettazione esecutiva integra fattispecie penalmente
rilevante, e, segnatamente, il reato p.e.p. dall'art. 734 C.P. (Deturpazione di
Bellezze Naturali) e la concorrente fattispecie di cui all'art. 181, D.Lgs. n.
42/2004.
Si rammenta in proposito infatti che, ai sensi dell'art. 142 D.Lgs.
42/2004 “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, […] e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna”.
Tali beni – in ragione del regime di tutela generalmente accordato dalla
norma che precede, possono essere manomessi esclusivamente previa
autorizzazione dell'Autorità Competente e, comunque (una volta ottenuta
l'autorizzazione) in conformità a tale titolo, poiché, ai sensi del citato art.
181, “1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa,
esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene
previste dall'art. 44, lett. C), del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380” (ossia, l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493
a 51.645 euro)
Sulla concreta applicabilità ad opere come quelle
in esame della disciplina ora richiamata, cfr. ex multis, Cass. Pen, Sez. III,
11 gennaio 2005, n. 5766, a mente della quale “In tema di
tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è necessaria
l'autorizzazione per effettuare un intervento in zone protette, salvo che esso
sia di irrilevante entità e tale da non incidere neppure in astratto
sull'ambiente. Pertanto, la realizzazione di un argine, con deviazione delle
acque di un fiume, deve essere sottoposta al controllo di impatto ambientale,
né è invocabile l'applicabilità dell'art. 58 del testo unico sulla disciplina
delle acque pubbliche, il quale - a sua volta - consente ai privati di eseguire
opere idrauliche a difesa della proprietà solo quando non sia in alcun modo
alterato il regime dell'alveo”.
Nello stesso senso Cass. Pen, Sez. III, 6 novembre 1997, n. 27998, per
cui “Le opere pubbliche comunali non sono soggette a concessione edilizia, ma
il costruttore pubblico non è esonerato dal regime dell'autorizzazione
derivante dalla edificazione in zona sottoposta a vincolo ambientale. […]
(Nell'affermare il principio la Corte ha ritenuto soggetta ad autorizzazione la
costruzione di un manufatto in cemento armato destinato ad alloggiare la
strumentazione di un impianto di potabilizzazione delle acque, costruito a m.
45 di distanza dall'alveo di un torrente iscritto nell'elenco delle acque
pubbliche).
Per fattispecie simile, si veda anche, Cass. Pen, Sez. III, 22 aprile
1994, a mente della quale “La contravvenzione prevista dall'art. 1 sexies l. 8
agosto 1985, n. 431 è reato eventualmente permanente, di norma istantaneo con
effetti permanenti, perché si compie con la modificazione dell'assetto del
territorio senza autorizzazione dell'ente regione o dell'ente da essa delegato.
La modificazione si può compiere (e di regola si compie) con un unico atto, ma
può realizzarsi mediante una condotta che si protrae nel tempo (per esempio una
costruzione edilizia), ed allora il reato diviene permanente e si consuma con
la cessazione di tale condotta per altro motivo. (Nella specie, accertato che i
cumuli di materiale nei pressi di un fiume, effettuati senza autorizzazione,
venivano periodicamente rinnovati ad ogni estrazione nuova di materiale dell'alveo
del corso d'acqua, la S. C. ha ritenuto che ciò implicasse che la condotta
illegittima del deposito di materiale (di carattere istantaneo), venisse
reiterata mediante accumulo di nuovo materiale, ponendo così in essere ogni
volta una nuova violazione di legge, sicché bene era stata contestata la
continuazione, dalla cui cessazione il termine di prescrizione aveva il suo
momento di computo iniziale).
Chiediamo dunque a codesti uffici
di verificare, per quanto di competenza, la correttezza e la perfetta
corrispondenza con quanto previsto nel progetto esecutivo dell'attività in
corso nell'ex cava Cementir e di essere informati di eventuali vostri
provvedimenti o dell'archiviazione di questo esposto.
Stante la rappresentanza di
valori ambientali e sociali di cui Legambiente è portatrice e soggetto
esponenziale, si insta affinché l'eventuale provvedimento di archiviazione che
(in denegata ipotesi) dovesse assumere la On.le Procura della Repubblica
dovesse adottare sia tempestivamente comunicato, onde poter proporre motivata
opposizione allo stesso.
p.
Circolo Legambiente Vallemme
Il
Presidente
Paola
Lugaro
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