giovedì 9 febbraio 2017

#SALVAILSUOLO - COME LE GRANDI OPERE INUTILI SI MANGIANO IL SUOLO

Una nostra socia, che ringraziamo, ci invia due foto del Lemme prese ad alcuni anni di distanza dalla stessa prospettiva (ex Cava Cementir, parte del sito Natura 2000 nel Comune di Voltaggio).





Quel tratto di fiume lambisce il SIC-ZPS Capanne di Marcarolo dato in pasto al Terzo Valico: Cociv ha abbancato lo smarino anche nell'area umida a sud dei gradoni.
 



Sulla vicenda, il nostro circolo aveva presentato un esposto per presunte irregolarità nell'esecuzione della scogliera che si vede in foto. Non abbiamo ricevuto risposta.


 








LEGAMBIENTE
CIRCOLO VAL LEMME
Casa Certosini, 76 – 15060 Voltaggio (AL)
C.F. 92023840066
Tel 0109693998 – Cell. 349 67 24 348

 
Alla cortese attenzione di:

 
- Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Alessandria
procura.alessandria@giustiziacert.it

-  Comando  Carabinieri –Nuclei Operativi Ecologici
                                                                                   sal41030@pec.carabinieri.it
                                                                                   noealcdo@carabinieri.it;

- Corpo Forestale
Comando Stazione Gavi
cs.gavi@corpoforestale.it

- AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO
protocollo@postacert.adbpo.it
- Regione Piemonte- Settore Aree naturali protette
   ambiente@cert.regione.piemonte.it

                                                                                    omissis



Voltaggio, 27 febbraio 2015




Oggetto: Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova, tratta Terzo Valico dei Giovi - Intervento di riqualificazione ambientale Val Lemme - Realizzazione di una scogliera in sponda sinistra del torrente Lemme.


Spettabili Uffici,

nell'ambito della realizzazione della tratta in oggetto, il relativo progetto esecutivo predispone il deposito di materiale proveniente dallo smarino del tunnel ferroviario all'interno della ex cava Cementir, in comune di Voltaggio.
A protezione di tale deposito, il progetto prescrive, all'elaborato IG51 01 E CV RI DP04 00 003_A01 qui allegato, la realizzazione di una scogliera in massi di cava, senza modifica alla quota di fondo alveo (punto 5.1, pag.17) : tale opera necessita della predisposizione in alveo di una pista provvisoria di altezza di cm 50 rispetto al fondo alveo (punto 6 - opere provvisionali in alveo, pag.24) e larghezza di 3 metri. La distanza dalla linea di sponda dovrà essere di circa 8-10 metri.
Premesso che, contrariamente a quanto affermato al punto 3.1 pag. 9 (alveo “con scarsa vegetazione arborea e arbustiva”), il tratto presentava una continua fascia di vegetazione riparia (foto 2009.04.21), il progetto prescrive che la realizzazione della scogliera avvenga "per tratti successivi di 10 m da monte verso valle, con modalità operative del tipo cuci-scuci in grado di finalizzare il singolo tratto di scogliera nel giro di pochi giorni, minimizzando il tempo di apertura del fronte di scavo."
Al punto 7.4, il progetto prevede che, relativamente all'intervento, venga condotta la verifica di stabilità in condizioni di scavo. La fase di lavoro prevede uno scavo per "conci di lunghezza limitata in modo da terminare la posa della scogliera in brevissimo tempo lasciando un fronte di scavo aperto di modeste dimensioni per un periodo molto limitato. In questo modo, tenendo anche conto del fatto che le lavorazioni verranno eseguite in condizioni idrogeologiche favorevoli, è possibile stimare assenza di acquifero alimentante il torrente e tiranti idrici in alveo in regime di magra".
A parere del presente circolo, quanto sopra prescritto è stato completamente disatteso in fase di realizzazione della scogliera.
L'intervento in questione è iniziato nel mese di luglio 2014 ed è tutt'ora in corso. Dalle immagini allegate, si può notare che la pista realizzata non rispetta l'altezza di 50 cm ( foto 2014. 08.10_011) , la relativa larghezza è visibilmente superiore ai 3 metri e non mantiene la distanza dalla sponda prevista nel progetto ( foto 2014.10.05_013 e 2014.10.05_026) . In particolare si evince che non si è proceduto per tratti successivi di 10 metri da monte verso valle bensì da valle verso monte con un ininterrotto fronte di scavo, non rispettando la modalità operativa del tipo cuci-scuci al fine di minimizzare il tempo di apertura del fronte di scavo.
Tale procedura ha causato una forte erosione della sponda sinistra del torrente (foto 2014.10.11_102086 e foto 2014.11.11_1020855).
Al riguardo – e senza pretesa di esaustività – si segnala che, anche ammettendo che la realizzazione (in astratto) dei predetti lavori sia stata assentita secondo legittime procedure e con titoli comunque efficaci, la loro materiale esecuzione in difformità rispetto alle prescrizioni impartite all'esecutore in sede di progettazione esecutiva integra fattispecie penalmente rilevante, e, segnatamente, il reato p.e.p. dall'art. 734 C.P. (Deturpazione di Bellezze Naturali) e la concorrente fattispecie di cui all'art. 181, D.Lgs. n. 42/2004.
Si rammenta in proposito infatti che, ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004 Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, […] e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.
Tali beni – in ragione del regime di tutela generalmente accordato dalla norma che precede, possono essere manomessi esclusivamente previa autorizzazione dell'Autorità Competente e, comunque (una volta ottenuta l'autorizzazione) in conformità a tale titolo, poiché, ai sensi del citato art. 181, “1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'art. 44, lett. C), del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380” (ossia, l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro)
Sulla concreta applicabilità ad opere come quelle in esame della disciplina ora richiamata, cfr. ex multis, Cass. Pen, Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 5766, a mente della quale “In tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è necessaria l'autorizzazione per effettuare un intervento in zone protette, salvo che esso sia di irrilevante entità e tale da non incidere neppure in astratto sull'ambiente. Pertanto, la realizzazione di un argine, con deviazione delle acque di un fiume, deve essere sottoposta al controllo di impatto ambientale, né è invocabile l'applicabilità dell'art. 58 del testo unico sulla disciplina delle acque pubbliche, il quale - a sua volta - consente ai privati di eseguire opere idrauliche a difesa della proprietà solo quando non sia in alcun modo alterato il regime dell'alveo”.
Nello stesso senso Cass. Pen, Sez. III, 6 novembre 1997, n. 27998, per cui “Le opere pubbliche comunali non sono soggette a concessione edilizia, ma il costruttore pubblico non è esonerato dal regime dell'autorizzazione derivante dalla edificazione in zona sottoposta a vincolo ambientale. […] (Nell'affermare il principio la Corte ha ritenuto soggetta ad autorizzazione la costruzione di un manufatto in cemento armato destinato ad alloggiare la strumentazione di un impianto di potabilizzazione delle acque, costruito a m. 45 di distanza dall'alveo di un torrente iscritto nell'elenco delle acque pubbliche).
Per fattispecie simile, si veda anche, Cass. Pen, Sez. III, 22 aprile 1994, a mente della quale “La contravvenzione prevista dall'art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431 è reato eventualmente permanente, di norma istantaneo con effetti permanenti, perché si compie con la modificazione dell'assetto del territorio senza autorizzazione dell'ente regione o dell'ente da essa delegato. La modificazione si può compiere (e di regola si compie) con un unico atto, ma può realizzarsi mediante una condotta che si protrae nel tempo (per esempio una costruzione edilizia), ed allora il reato diviene permanente e si consuma con la cessazione di tale condotta per altro motivo. (Nella specie, accertato che i cumuli di materiale nei pressi di un fiume, effettuati senza autorizzazione, venivano periodicamente rinnovati ad ogni estrazione nuova di materiale dell'alveo del corso d'acqua, la S. C. ha ritenuto che ciò implicasse che la condotta illegittima del deposito di materiale (di carattere istantaneo), venisse reiterata mediante accumulo di nuovo materiale, ponendo così in essere ogni volta una nuova violazione di legge, sicché bene era stata contestata la continuazione, dalla cui cessazione il termine di prescrizione aveva il suo momento di computo iniziale).
Chiediamo dunque a codesti uffici di verificare, per quanto di competenza, la correttezza e la perfetta corrispondenza con quanto previsto nel progetto esecutivo dell'attività in corso nell'ex cava Cementir e di essere informati di eventuali vostri provvedimenti o dell'archiviazione di questo esposto.
Stante la rappresentanza di valori ambientali e sociali di cui Legambiente è portatrice e soggetto esponenziale, si insta affinché l'eventuale provvedimento di archiviazione che (in denegata ipotesi) dovesse assumere la On.le Procura della Repubblica dovesse adottare sia tempestivamente comunicato, onde poter proporre motivata opposizione allo stesso.



                                                                                  p. Circolo Legambiente Vallemme
                                                                                                
                                                                                                Il Presidente
                                                                                 
                                                                                              Paola Lugaro
 



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