Edificio compromesso dall’erosione di sponda di un affluente del Vermenagna a Limone Piemonte
Foto tratta da https://www.geologipiemonte.it/l-ordine/attivit-del-consiglio/articolo/evento-alluvionale-2-ottobre-2020-in-piemonte
Nel Paese dell’abusivismo e dei condoni solo gli eventi
eccezionali e luttuosi sono stati in grado di spingere la politica ad operare
attivamente per la tutela del territorio e da più di mezzo secolo la normativa
più che a una vera visione strategica ha risposto alle varie emergenze che
abbiamo vissuto.
Facciamo alcuni esempi:
Dopo l’alluvione di Firenze del novembre 1966 lo Stato
affida alla Commissione De Marchi il compito di studiare la sistemazione
idraulica e la difesa del suolo in Italia. I lavori terminano nel 1970 ma nel
Belpaese la pianificazione territoriale (il controllo delle trasformazioni di
area vasta del territorio) non ha mai avuto fortuna e la legge sulla Difesa del
suolo 183 (che istituisce le Autorità di Bacino) viene approvata ben 19 anni
dopo, nel 1989.
Dopo le alluvioni di Tanaro e Po del novembre 1994, nel
gennaio 1995 con il Piano Stralcio PS45, l’Autorità di Bacino del Po pianifica
gli interventi per ripristinare l’assetto idraulico e le aree di esondazione
per poi passare (dicembre 1997) all’adozione del Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali che vincola le zone soggette a inondazione.
Dopo gli eventi di Sarno del maggio 1998 la legge 267 pone
il termine del 30 giugno 1999 per i piani stralcio di bacino (PAI) e la
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico con relativo vincolo di
inedificabilità.
Dopo gli eventi di Soverato di ottobre e novembre 2000 la
legge 365 pone nuovamente un “termine perentorio” del 30 aprile 2001 per la
redazione dei piani.
Tuttavia gli enti locali, Regioni comprese, anche se ne
facevano parte, non hanno dimostrato “entusiasmo” nei confronti di un ente
sovraordinato come l’Autorità di Bacino. Così dopo varie picconate la Difesa
del suolo della 183 è finita indebolita e compressa in un capitolo del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
Spesso in questo Paese, i vincoli sul territorio
riconosciuti indispensabili dopo i dissesti diventano col passare del tempo fastidiosi
“lacci e lacciuoli”.
La legge urbanistica regionale del Piemonte, la 56, che Giovanni Astengo chiamò “Tutela e uso del suolo”, è stata modificata dal 1977 ad oggi quarantadue volte.
Riportiamo di seguito il comunicato dell’Ordine dei
Geologi del Piemonte in merito alle ultime modifiche.
Evento alluvionale 2 ottobre 2020 in
Piemonte: Geologi ed Enti insieme perché non si ripetano disastri
L’Ordine Regionale dei Geologi del
Piemonte, nell’esprimere totale solidarietà ed estrema vicinanza alla
popolazione colpita dai recentissimi eventi alluvionali che hanno interessato
tutto il territorio regionale, non può che manifestare ancora una volta la
forte preoccupazione per come continuano ad essere gestite concretamente le
politiche territoriali nell’ambito dell’assetto geoidrologico.
Da parte di chi è per definizione in
prima fila, sempre, per la tutela
e salvaguardia dell’integrità geologica del territorio è
diventato ormai inammissibile durante gli eventi alluvionali dover assistere
ancora ad immagini di danni connessi, ad esempio, a crolli di edifici, talora
anche recenti, situati a ridosso di sponde e di torrenti ovvero ad esondazioni
in corrispondenza di ponti già interessati da analoghi eventi. Ed il quadro
appare ancor più sconfortante se si considerano le ingenti risorse investite
dalla Regione Piemonte dagli anni 2000 per fornire tutti i comuni di adeguati
studi geologici finalizzati a indirizzare scelte urbanistiche che preservassero
l’equilibrio geoidrologico da continui disastri, dei quali si fatica a tenere
aggiornata la contabilità (solo dal 2000 la sequenza è stata 2000, 2002, 2008,
2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019 nelle varie zone del territorio
piemontese).
Al tempo stesso e di fronte a tali
scenari sempre più frequenti, fa letteralmente rabbrividire il solo immaginare
cosa potrebbe accadere in un prossimo futuro, quando saranno a regime le
recenti normative regionali che consentono, se non addirittura incentivano, in
nome della tanto decantata semplificazione, interventi che vanno in direzione
opposta a quella che dovrebbe garantire la salvaguardia dei territori e la
sicurezza delle popolazioni. Ci si riferisce ad esempio al recente
decreto “Riparti
Piemonte” (L.R.
13/2020 del 29/5/2020) laddove, accanto a misure
apprezzabili finalizzate alla riduzione dei tempi di approvazione dei PRGC,
propone misure oggettivamente pericolose, quali l’art. 75, che consente di
fatto una riduzione delle fasce di rispetto da fiumi e torrenti o gli artt. 60,
62 e 63, che inficiano l’efficacia degli studi geologici di corredo alla
pianificazione urbanistica.
Da una parte quindi si interviene, come è corretto, per tamponare le emergenze,
dall’altra si (ri)creano le condizioni perché queste emergenze si ripetano nel
tempo.
In questa situazione non si può che
ribadire, una volta ancora, la
piena disponibilità e collaborazione dell’Ordine regionale dei Geologi del
Piemonte ad
un confronto costante e (si è sicuri) costruttivo con tutti gli Enti preposti,
finalizzato a concordare strumenti giuridici adeguati, propedeutici a (nuove)
politiche territoriali anche di “decostruzione più
consone alla mitigazione del rischio, che consentano un equilibrato sviluppo
urbanistico e una corretta tutela del suolo, preservando l’equilibrio
idrogeologico del territorio.
Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte
Torino, 5 ottobre 2020
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